STATUTO
Dell’Associazione Nazionale
del Teatro per l’Infanzia e la Gioventù
ATIG – Centro Italiano dell’ASSITEJ
 
 
  • STATUTO
  • Art. 1
    È istituita l’Associazione Nazionale del Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Ad essa possono prendere parte le persone appartenenti a Istituzioni, Associazioni, compagnie di professionisti e non professionisti, che svolgono attività in favore del teatro e dello spettacolo per ragazzi e giovani e le persone comunque interessate agli spettacoli per ragazzi e giovani.
    Art. 2
    La sede dell’Associazione è in Milano. L’Associazione è dotata di un segretariato generale e potranno essere istituite segreterie regionali per delibera del Comitato nazionale.
    Art. 3
    L’Associazione si propone:
    1.  
    2. di favorire in Italia lo sviluppo del teatro per l’infanzia e la gioventù, con spettacoli ad alto livello artistico, educativo e sociale, sostenendo iniziative e formazioni teatrali idonee allo scopo;
    3. di promuovere festivals nazionali ed internazionali, concorsi, convegni, corsi di tecnica dell’animazione, di dizione, di cultura artistica e scenografica, centri di studio, ricerca e informazione inerenti allo sviluppo del teatro per ragazzi e giovani;
    4. di far conoscere l’importanza del teatro per ragazzi e giovani attraverso la stampa, la radio, la TV, il cinema e i dischi;
    5. di studiare e proporre ordinamenti legislativi per lo sviluppo del teatro e degli spettacoli per l’infanzia e la gioventù;
    6. di svolgere adeguata azione perché le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti turistici intervengano proficuamente per sostenere il teatro per ragazzi e giovani;
    7. di invitare i Ministeri competenti e le Autorità scolastiche alla più comprensiva collaborazione;
    8. di sollecitare l’interessamento della RAI-TV per la realizzazione di spettacoli per ragazzi e giovani di alto livello artistico-educativo.
    Art. 4
    La durata dell’Associazione è illimitata.
     
    Art. 5
    L’associazione non persegue scopi politici o confessionali, né di lucro.
     
  • I SOCI
  • Art. 6
    I soci si distinguono in: soci effettivi, aderenti ed onorari.
    Sono soci effettivi le persone appartenenti a Istituzioni, Associazioni, compagnie di professionisti che svolgono attività in favore del teatro e dello spettacolo per ragazzi e giovani.
    Sono socio aderenti le persone appartenenti a compagnie di non professionisti e quanti dimostrino serio interessamento al teatro ragazzi e giovani o contribuiscano alla sua diffusione e realizzazione.
    I soci onorari sono nominati per meriti eccezionali dal comitato nazionale.
    Art. 7
    Per entrare a far parte in qualità di socio effettivo, è necessario rivolgere istanza al comitato esecutivo che la accoglie o respinge con giudizio scritto e motivato. L’iscrizione a socio aderente viene accettata alla presentazione della domanda stessa.
    Art. 8
    I soci che desiderassero recedere dall’associazione potranno dare le dimissioni in qualunque momento comunicandole con lettera raccomandata diretta al presidente del comitato esecutivo. Le dimissioni avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo e liberano il dimissionario, a partire da tale data, da ogni obbligo o concorso verso l’associazione.
    Art. 9
    Il comitato nazionale, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, potrà stabilire l’esclusione di un membro dell’associazione per gravi motivi, con effetto immediato.
     
  • ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  • Art. 10
    Gli organi dell’associazione nazionale del teatro per l’infanzia e la gioventù, ATIG, sono:
    l’assemblea, il comitato nazionale, il comitato esecutivo, il presidente, i vice-presidenti, il segretario generale, il tesoriere, eventuali segretari regionali.
     
  • ASSEMBLEA
  • Art. 11
    I soci effettivi compongono l’assemblea che deve essere convocata almeno una volta all’anno presso la sede sociale o dove indicato nell’avviso di convocazione con preavviso di 20 giorni.
     
     
    Art. 12
    I soci effettivi, con il concorso di un terzo degli aventi diritto, ed il comitato nazionale potranno richiedere al presidente la convocazione di assemblee straordinarie, motivando le ragioni ed indicando gli argomenti da discutere.
    Art. 13
    Alle assemblee possono partecipare con voto consultivo i soci aderenti ed i soci onorari.
    Art. 14
    I soci effettivi assenti potranno farsi rappresentare da un altro socio con semplice lettera i delega, purché in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio non potrà avere più di tre deleghe.
    Art. 15
    L’assemblea:
    esamina ed approva il programma di lavoro tracciato dal comitato nazionale; elegge il presidente, i vice-presidenti, il segretario generale, il tesoriere, i revisori dei conti ed i membri del comitato nazionale;
    approva i bilanci;
    ratifica le nomine dei soci onorari;
    designa le singole quote da versare da parte dei soci effettivi ed aderenti.
    Art. 16
    Le assemblee sono validamente costituite qualora i soci effettivi presenti e rappresentati, superino la metà dei soci effettivi iscritti.
    Ciò vale anche per la elezione delle cariche.
    Qualora nella prima convocazione non si raggiungessero le presenze sopra richieste, l’assemblea si riunirà in seconda convocazione ed in tal caso sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci effettivi rappresentati.
     
  • COMITATO NAZIONALE
  • Art. 17
    Il comitato nazionale è composto di 15 membri. Ne fanno parte:
    il presidente, i vice presidenti, il segretario generale, il tesoriere, dieci membri eletti tra i soci effettivi. Il comitato nazionale può cooptare rappresentanti ei soci aderenti al suo interno.
    Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
    Art. 18
    Il comitato nazionale nomina nel suo seno il comitato esecutivo.
    Art. 19
    Il comitato nazionale è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi e può chiedere di essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
    Art. 20
    Il comitato nazionale:
    dirige l’associazione provvedendo alla realizzazione dei programmi prefissati, in relazione agli scopi dell’associazione e sottoponendo il suo operato all’assemblea annuale dei soci;
    esamina il bilancio ed il preventivo delle spese necessarie per l’attuazione del programma sociale predisposta dal comitato esecutivo e lo sottopone all’assemblea generale dei soci;
    impartisce al comitato esecutivo tutte le istruzioni necessarie per la predisposizione e l’attuazione del programma generale i lavoro.
     
  • COMITATO ESECUTIVO
  • Art. 21
    Il comitato esecutivo è nominato dal comitato nazionale e dura in carica, come quest’ultimo, tre anni.
    Esso è composto dal presidente del comitato nazionale, dai due vice-presidenti, dal segretario generale, dal tesoriere e da quattro membri del comitato nazionale.
    I componenti del comitato esecutivo possono essere rieletti.
    Art. 22
    Il comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno quattro volte all’anno e ogni volta che questi lo ritenga necessario e può chiedere di essere riunito in sessione straordinaria a richiesta di almeno la metà dei suoi membri.
    Art. 23
    Il comitato esecutivo:
    designa i delegati ai congressi e i convegni nazionali ed internazionali;
    esamina le domande dei soci;
    delibera sulla loro ammissione ed eventuale recesso;
    prepara il programma generale e particolare del lavoro;
    provvede alla realizzazione dei convegni, dei congressi, delle assemblee e delle altre manifestazioni stabilite dal comitato nazionale;
    predispone il bilancio da sottoporre al comitato nazionale e all’assemblea generale dei soci;
    istituisce, in Italia, le segreterie regionali;
    nomina i rispettivi segretari regionali e ne determina le mansioni e le retribuzioni.
     
  • PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
  • Art. 24
    Il presidente presiede il comitato nazionale;
    presiede il comitato esecutivo;
    rappresenta l’associazione a tutti gli effetti, compresi quelli giuridici;
    convoca e presiede l’assemblea dei soci, il comitato nazionale e il comitato esecutivo;
    esplica tutte quelle altre attività che gli sono conferite dal presente statuto e dall’assemblea dei soci.
    In caso di assenza o di impedimento delega il vice-presidente a supplirlo.
     
  • SEGRETARIO GENERALE – SEGRETARI REGIONALI
  • Art. 25
    Il consigliere delegato esercita le funzioni del segretario generale per la sede di Roma e per le regioni meridionali ed insulari.
    Art. 26
    Il segretario generale dirige la segreteria generale;
    cura in particolare i rapporti con i Ministeri e con le sedi centrali degli Enti, associazioni ed organismi interessati alle attività del teatro e dello spettacolo per ragazzi e giovani;
    cura l’attività organizzativa e propagandistica, le iscrizioni ed il tesseramento, la tenuta degli atti e dell’archivio dell’associazione di cui è responsabile;
    redige e trascrive su appositi registri i verbali delle riunioni dell’assemblea, del comitato nazionale e del comitato esecutivo.
    Art. 27
    I segretari regionali, nominati dal comitato esecutivo, dirigono le rispettive segreterie regionali. Le loro mansioni sono determinate con delibera del comitato esecutivo.
    Le mansioni e retribuzioni del personale eventualmente addetto alla segreteria generale ed alla presenza sono determinate con delibera del comitato nazionale.
     
  • TESORIERE
  • Art. 28
    Il tesoriere cura le iniziative e le attività economico-finanziarie dell’associazione;
    cura la tenuta dei libri contabili e degli atti amministrativi e giustificazione dell’attività finanziaria, economica e di cassa;
    predispone i bilanci;
    provvede all’inventario dei beni e del materiale di proprietà dell’associazione.
    Per le operazioni di carattere amministrativo-finanziario si richiede la firma abbinata del presidente e del tesoriere.
  • REVISORE DEI CONTI
  • Art. 29
    I revisori dei conti sono eletti in numero di tre. Controllano ogni attività economica-finanziaria dell’associazione, revisionano e danno relazione dei bilanci. Durano in carica tre anni.
     
  • ESERCIZIO SOCIALE
  • Art. 30
    L’attività dell’associazione inizia con il 1 gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.
    Il rendiconto consuntivo annuale predisposto dal comitato esecutivo dovrà essere presentato all’assemblea entro il 30 giugno, per la sua approvazione.
     

    Art. 31
    Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote dei soci effettivi ed aderenti, e da eventuali altri proventi finanziari nonché da tutte quelle entrate che sotto qualsiasi forma e denominazione e per qualsivoglia titolo fossero acquisite dall’associazione. Il patrimonio viene impiegato a sensi di legge.

    Art. 32
    Lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato dall’assemblea generale con voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti ai soci effettivi. L’assemblea determinerà la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo che dovrà comunque essere indirizzato ad istituzioni od opere di beneficenza che abbiano per scopo attività affini a quelle previste nel presente statuto.
    Art. 33
    Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge.