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- STATUTO
- DellAssociazione
Nazionale
- del Teatro
per lInfanzia e la Gioventù
- ATIG
Centro Italiano dellASSITEJ
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STATUTO
- Art. 1
- È istituita
lAssociazione Nazionale del Teatro
per lInfanzia e la Gioventù. Ad
essa possono prendere parte le persone
appartenenti a Istituzioni, Associazioni,
compagnie di professionisti e non
professionisti, che svolgono attività in
favore del teatro e dello spettacolo per
ragazzi e giovani e le persone comunque
interessate agli spettacoli per ragazzi e
giovani.
- Art. 2
- La sede dellAssociazione
è in Milano. LAssociazione è
dotata di un segretariato generale e
potranno essere istituite segreterie
regionali per delibera del Comitato
nazionale.
- Art. 3
- LAssociazione
si propone:
-
- di
favorire in Italia lo sviluppo
del teatro per linfanzia e
la gioventù, con spettacoli ad
alto livello artistico, educativo
e sociale, sostenendo iniziative
e formazioni teatrali idonee allo
scopo;
- di
promuovere festivals nazionali ed
internazionali, concorsi,
convegni, corsi di tecnica dellanimazione,
di dizione, di cultura artistica
e scenografica, centri di studio,
ricerca e informazione inerenti
allo sviluppo del teatro per
ragazzi e giovani;
- di
far conoscere limportanza
del teatro per ragazzi e giovani
attraverso la stampa, la radio,
la TV, il cinema e i dischi;
- di
studiare e proporre ordinamenti
legislativi per lo sviluppo del
teatro e degli spettacoli per linfanzia
e la gioventù;
- di
svolgere adeguata azione perché
le Regioni, le Province, i Comuni
e gli enti turistici intervengano
proficuamente per sostenere il
teatro per ragazzi e giovani;
- di
invitare i Ministeri competenti e
le Autorità scolastiche alla più
comprensiva collaborazione;
- di
sollecitare linteressamento
della RAI-TV per la realizzazione
di spettacoli per ragazzi e
giovani di alto livello artistico-educativo.
- Art. 4
- La durata
dellAssociazione è illimitata.
-
- Art. 5
- Lassociazione
non persegue scopi politici o
confessionali, né di lucro.
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I SOCI
- Art. 6
- I soci si
distinguono in: soci effettivi, aderenti
ed onorari.
- Sono soci
effettivi le persone appartenenti a
Istituzioni, Associazioni, compagnie di
professionisti che svolgono attività in
favore del teatro e dello spettacolo per
ragazzi e giovani.
- Sono socio
aderenti le persone appartenenti a
compagnie di non professionisti e quanti
dimostrino serio interessamento al teatro
ragazzi e giovani o contribuiscano alla
sua diffusione e realizzazione.
- I soci
onorari sono nominati per meriti
eccezionali dal comitato nazionale.
- Art. 7
- Per entrare a
far parte in qualità di socio effettivo,
è necessario rivolgere istanza al
comitato esecutivo che la accoglie o
respinge con giudizio scritto e motivato.
Liscrizione a socio aderente viene
accettata alla presentazione della
domanda stessa.
- Art. 8
- I soci che
desiderassero recedere dallassociazione
potranno dare le dimissioni in qualunque
momento comunicandole con lettera
raccomandata diretta al presidente del
comitato esecutivo. Le dimissioni avranno
effetto dal 1 gennaio dellanno
successivo e liberano il dimissionario, a
partire da tale data, da ogni obbligo o
concorso verso lassociazione.
- Art. 9
- Il comitato
nazionale, con la maggioranza di almeno
due terzi dei voti, potrà stabilire lesclusione
di un membro dellassociazione per
gravi motivi, con effetto immediato.
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ORGANI
DELLASSOCIAZIONE
- Art. 10
- Gli organi
dellassociazione nazionale del
teatro per linfanzia e la gioventù,
ATIG, sono:
- lassemblea,
il comitato nazionale, il comitato
esecutivo, il presidente, i vice-presidenti,
il segretario generale, il tesoriere,
eventuali segretari regionali.
-
ASSEMBLEA
- Art. 11
- I soci
effettivi compongono lassemblea che
deve essere convocata almeno una volta
allanno presso la sede sociale o
dove indicato nellavviso di
convocazione con preavviso di 20 giorni.
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- Art. 12
- I soci
effettivi, con il concorso di un terzo
degli aventi diritto, ed il comitato
nazionale potranno richiedere al
presidente la convocazione di assemblee
straordinarie, motivando le ragioni ed
indicando gli argomenti da discutere.
- Art. 13
- Alle
assemblee possono partecipare con voto
consultivo i soci aderenti ed i soci
onorari.
- Art. 14
- I soci
effettivi assenti potranno farsi
rappresentare da un altro socio con
semplice lettera i delega, purché in
regola con il versamento della quota
associativa. Ogni socio non potrà avere
più di tre deleghe.
- Art. 15
- Lassemblea:
- esamina ed
approva il programma di lavoro tracciato
dal comitato nazionale; elegge il
presidente, i vice-presidenti, il
segretario generale, il tesoriere, i
revisori dei conti ed i membri del
comitato nazionale;
- approva i
bilanci;
- ratifica le
nomine dei soci onorari;
- designa le
singole quote da versare da parte dei
soci effettivi ed aderenti.
- Art. 16
- Le assemblee
sono validamente costituite qualora i
soci effettivi presenti e rappresentati,
superino la metà dei soci effettivi
iscritti.
- Ciò vale
anche per la elezione delle cariche.
- Qualora nella
prima convocazione non si raggiungessero
le presenze sopra richieste, lassemblea
si riunirà in seconda convocazione ed in
tal caso sarà validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci
effettivi rappresentati.
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COMITATO
NAZIONALE
- Art. 17
- Il comitato
nazionale è composto di 15 membri. Ne
fanno parte:
- il
presidente, i vice presidenti, il
segretario generale, il tesoriere, dieci
membri eletti tra i soci effettivi. Il
comitato nazionale può cooptare
rappresentanti ei soci aderenti al suo
interno.
- Esso dura in
carica tre anni e i suoi membri sono
rieleggibili.
- Art. 18
- Il comitato
nazionale nomina nel suo seno il comitato
esecutivo.
- Art. 19
- Il comitato
nazionale è convocato dal presidente
almeno ogni sei mesi e può chiedere di
essere riunito in sessione straordinaria
a richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri.
- Art. 20
- Il comitato
nazionale:
- dirige lassociazione
provvedendo alla realizzazione dei
programmi prefissati, in relazione agli
scopi dellassociazione e
sottoponendo il suo operato allassemblea
annuale dei soci;
- esamina il
bilancio ed il preventivo delle spese
necessarie per lattuazione del
programma sociale predisposta dal
comitato esecutivo e lo sottopone allassemblea
generale dei soci;
- impartisce al
comitato esecutivo tutte le istruzioni
necessarie per la predisposizione e lattuazione
del programma generale i lavoro.
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COMITATO
ESECUTIVO
- Art. 21
- Il comitato
esecutivo è nominato dal comitato
nazionale e dura in carica, come questultimo,
tre anni.
- Esso è
composto dal presidente del comitato
nazionale, dai due vice-presidenti, dal
segretario generale, dal tesoriere e da
quattro membri del comitato nazionale.
- I componenti
del comitato esecutivo possono essere
rieletti.
- Art. 22
- Il comitato
esecutivo è convocato dal presidente
almeno quattro volte allanno e ogni
volta che questi lo ritenga necessario e
può chiedere di essere riunito in
sessione straordinaria a richiesta di
almeno la metà dei suoi membri.
- Art. 23
- Il comitato
esecutivo:
- designa i
delegati ai congressi e i convegni
nazionali ed internazionali;
- esamina le
domande dei soci;
- delibera
sulla loro ammissione ed eventuale
recesso;
- prepara il
programma generale e particolare del
lavoro;
- provvede alla
realizzazione dei convegni, dei
congressi, delle assemblee e delle altre
manifestazioni stabilite dal comitato
nazionale;
- predispone il
bilancio da sottoporre al comitato
nazionale e allassemblea generale
dei soci;
- istituisce,
in Italia, le segreterie regionali;
- nomina i
rispettivi segretari regionali e ne
determina le mansioni e le retribuzioni.
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PRESIDENTE
E VICE-PRESIDENTE
- Art. 24
- Il presidente
presiede il comitato nazionale;
- presiede il
comitato esecutivo;
- rappresenta lassociazione
a tutti gli effetti, compresi quelli
giuridici;
- convoca e
presiede lassemblea dei soci, il
comitato nazionale e il comitato
esecutivo;
- esplica tutte
quelle altre attività che gli sono
conferite dal presente statuto e dallassemblea
dei soci.
- In caso di
assenza o di impedimento delega il vice-presidente
a supplirlo.
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SEGRETARIO
GENERALE SEGRETARI REGIONALI
- Art. 25
- Il
consigliere delegato esercita le funzioni
del segretario generale per la sede di
Roma e per le regioni meridionali ed
insulari.
- Art. 26
- Il segretario
generale dirige la segreteria generale;
- cura in
particolare i rapporti con i Ministeri e
con le sedi centrali degli Enti,
associazioni ed organismi interessati
alle attività del teatro e dello
spettacolo per ragazzi e giovani;
- cura lattività
organizzativa e propagandistica, le
iscrizioni ed il tesseramento, la tenuta
degli atti e dellarchivio dellassociazione
di cui è responsabile;
- redige e
trascrive su appositi registri i verbali
delle riunioni dellassemblea, del
comitato nazionale e del comitato
esecutivo.
- Art. 27
- I segretari
regionali, nominati dal comitato
esecutivo, dirigono le rispettive
segreterie regionali. Le loro mansioni
sono determinate con delibera del
comitato esecutivo.
- Le mansioni e
retribuzioni del personale eventualmente
addetto alla segreteria generale ed alla
presenza sono determinate con delibera
del comitato nazionale.
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TESORIERE
- Art. 28
- Il tesoriere
cura le iniziative e le attività
economico-finanziarie dellassociazione;
- cura la
tenuta dei libri contabili e degli atti
amministrativi e giustificazione dellattività
finanziaria, economica e di cassa;
- predispone i
bilanci;
- provvede allinventario
dei beni e del materiale di proprietà
dellassociazione.
- Per le
operazioni di carattere amministrativo-finanziario
si richiede la firma abbinata del
presidente e del tesoriere.
REVISORE
DEI CONTI
- Art. 29
- I revisori
dei conti sono eletti in numero di tre.
Controllano ogni attività economica-finanziaria
dellassociazione, revisionano e
danno relazione dei bilanci. Durano in
carica tre anni.
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ESERCIZIO
SOCIALE
- Art. 30
- Lattività
dellassociazione inizia con il 1
gennaio e si chiude con il 31 dicembre di
ogni anno.
- Il rendiconto
consuntivo annuale predisposto dal
comitato esecutivo dovrà essere
presentato allassemblea entro il 30
giugno, per la sua approvazione.
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Art. 31
Il patrimonio dellassociazione è
costituito dalle quote dei soci effettivi ed
aderenti, e da eventuali altri proventi
finanziari nonché da tutte quelle entrate che
sotto qualsiasi forma e denominazione e per
qualsivoglia titolo fossero acquisite dallassociazione.
Il patrimonio viene impiegato a sensi di legge.
- Art. 32
- Lo
scioglimento dellassociazione dovrà
essere deliberato dallassemblea
generale con voto favorevole dei tre
quarti dei voti spettanti ai soci
effettivi. Lassemblea determinerà
la destinazione delleventuale
patrimonio residuo che dovrà comunque
essere indirizzato ad istituzioni od
opere di beneficenza che abbiano per
scopo attività affini a quelle previste
nel presente statuto.
- Art. 33
- Per quanto
qui non espressamente previsto si fa
riferimento alle norme di legge.
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